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Cosa Pretendere

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Cosa pretendere dal vostro agente immobiliare.

Dal Vostro Agente immobiliare pretendete almeno il minimo! E cioè che nello svolgere il suo incarico di mediatore rispetti gli articoli del Codice Civile che lo riguardano!

Articoli del Codice Civile che riguardano il ruolo di mediatore

 

  • Art. 1754 Madiatore

    È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

  • Art. 1755 Provvigione

    Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

  • Art. 1756 Rimborso delle spese

    Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

  • Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

    Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti). La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

  • Art. 1758 Pluralità di mediatori

    Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

  • Art. 1759 Responsabilità del mediatore

    Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).

  • Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale

    Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: - conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; - rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; - annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

  • Art. 1761 Rappresentanza del mediatore

    Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

  • Art. 1762 Contraente non nominato

    Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

  • Art. 1763 Fideiussione del mediatore

    Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).

 

 


 

Se poi il vostro agente immobiliare è associato F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), allora potete pretendere anche che rispetti questo Codice Deontologico (e diversamente potete segnalarlo a www.fiaip.it).

Codice deontologico F.I.A.I.P.

Il presente codice deontologico detta le regole di comportamento alle quali ogni iscritto e chiunque a qualsiasi titolo associato alla FIAIP deve inderogabilmente attenersi.

PREMESSO CHE L’ASSOCIATO ALLA FIAIP

  • Deve essere iscritto nel rispettivo Albo o Ruolo, ove sussistente;
  • Nella rispettiva e specifica attività professionale e anche nelle azioni extraprofessionali deve sempre ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
  • Deve avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e delle norme che disciplinano la propria professione in particolare;
  • Deve evitare qualsiasi comportamento equivoco avendo come obiettivo esclusivamente la migliore realizzazione degli interessi di coloro che si affidano alla sua professionalità;
  • Deve rispettare il segreto professionale previsto dalle norme e deve aver cura di chiederne il rispetto ai collaboratori, dipendenti e tutte le persone che a qualsiasi titolo cooperino nello svolgimento dell’attività professionale. Gli è fatto obbligo di vigilare affinché tale comportamento sia realizzato;
  • Ha il dovere di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri, conferenze e iniziative seguendo preferibilmente quelle proposte dalla Federazione, al fine di poter offrire una prestazione sempre aggiornata e qualificata così come doveroso per un professionista;
  • Deve sempre e comunque nei rapporti professionali ed extraprofessionali tenere un comportamento ineccepibile che sia consono a salvaguardare l’immagine della professione esercitata dall’associato e l’immagine della Federazione

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in quattro sezioni intitolate: I. Rapporti con il pubblico; II. Rapporti con la clientela; III. Rapporti con i colleghi; IV. Rapporti con la FIAIP.

Rapporti con il pubblico

  • Art. 1

    L'associato FIAIP deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.

  • Art. 2

    L'associato FIAIP, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento alla luce dell'ulteriore principio etico della funzione sociale della professione esercitata.

  • Art. 3

    L'associato FIAIP nell'ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità.

  • Art. 4

    L'associato FIAIP, ove ciò gli sia consentito dalla normativa che disciplina l' attività dallo stesso svolta, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l'incarico, potrà sottacere il nome di questa sino al momento della conclusione dell'affare.

  • Art. 5

    L'associato FIAIP dovrà preferibilmente operare in base ad un incarico conferito in forma scritta nel quale le clausole siano il più possibile chiare, di semplice lettura e interpretazione, non diano luogo ad ambiguità ed in tal guisa siano definiti anche tipo di prestazione, ammontare del compenso, eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni.

  • Art. 6

    L'ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni.

  • Art. 7

    In nessun caso l'associato FIAIP nello svolgimento della propria attività dovrà operare in modo da confondere il proprio patrimonio con denaro, titoli o qualsivoglia altro valore ricevuti a ragione e causa della attività professionale svolta.

  • Art. 8

    L'associato FIAIP dovrà provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme vigenti a favore dei propri dipendenti e collaboratori.

Rapporti con la clientela

  • Art. 9

    L'incarico dovrà essere a tempo determinato.

  • Art. 10

    L'associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell'immobile o dell'azienda, stabilite le condizioni essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell'incaricante tutte le proposte ricevute.

  • Art. 11

    L'associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all'avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.

  • Art. 12

    L'associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé l'affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione. E' da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri "per sé o per persona da nominare" alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all'atto del contratto definitivo.

  • Art. 13

    L'associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l'interesse di quest'ultima anche subordinando il proprio.

  • Art. 14

    L'associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall'operazione finanziaria proposta.

  • Art. 15

    L'associato FIAIP nell'ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l'ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.

  • Art. 16

    L'associato FIAIP potrà accettare l'incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.

  • Art. 1 7

    L'associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l'incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l'affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.

  • Art. 18

    L'associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all'atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.

  • Art. 19

    L'associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell'avente diritto. E' vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.

  • Art. 20

    L'associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l'informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.

  • Art. 21

    L'associato FIAIP deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della "privacy", rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).